Forum svizzero per il dialogo interreligioso e interculturale

Forum delle religioni

Forum svizzero per il dialogo interreligioso e interculturale

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Statuto

Preambolo

Il tema del dialogo interreligioso e interculturale è oggi di particolare rilevanza e consiste in una delle sfide da cogliere rispetto all'evoluzione sociale di un contesto urbano in profonda mutazione.

È oggi infatti una realtà che sul territorio siano presenti religioni e modalità di espressioni religiose diverse rispetto alla tradizione della maggioranza dei ticinesi.

Il panorama delle confessioni religiose si mostra dunque particolarmente vario ma allo stesso tempo complesso, poiché di fronte alla stessa appartenenza religiosa vi sono tradizioni culturali differenti che caratterizzano la società contemporanea in continua mutazione.

I membri della presente associazione intendono favorire il dialogo tra le diverse componenti della società in stretto rapporto con la vita culturale, sociale, politica ed economica del paese al fine di promuovere la cultura del rispetto attraverso lo sviluppo della conoscenza e dell'arricchimento reciproci.

Le denominazioni concernenti le persone utilizzate nel presente documento si intendono al maschile e al femminile.

I. Nome e Sede

Art. 1

Ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero è costituita un’Associazione denominata Forum svizzero per il dialogo interreligioso e interculturale, con sede a Lugano.

Art. 2

La sede dell'Associazione è Lugano mentre l’indirizzo della stessa è presso il domicilio del suo presidente.

II. Finalità e Scopi

Art. 3

L' Associazione non ha scopo di lucro, è apolitica e si occupa della pacifica convivenza tra persone di culture diverse, religiose e non religiose, senza scopo di proselitismo.

L' Associazione ha lo scopo di:

a. approfondire la reciproca conoscenza tra le varie comunità e realtà religiose sul territorio e progredire nella reciproca accoglienza;

b. promuovere la cultura del dialogo, del rispetto, della solidarietà e della pace;

c. favorire il confronto sulle tematiche di comune interesse fra tutte le componenti della società;

d. promuovere la tutela della libertà di culto, di religione, di fede e di laicità e impegnarsi contro ogni forma di discriminazione nel rispetto dei diritti umani fondamentali e dei diritti costituzionali;

e. curare i contatti e collaborare con altri organismi nazionali ed internazionali che perseguono gli stessi scopi;

f. cercare risposte comuni e prendere posizione su problemi o questioni che riguardano aspetti religiosi;

g. mettere a disposizione degli organi di informazione le conoscenze delle comunità religiose per una corretta informazione.

III. Membri dell’Associazione – Ammissioni e Dimissioni

Art. 4

Possono diventare soci tutte le persone fisiche, morali e giuridiche che approvano e sostengono gli scopi dell'Associazione. Le persone giuridiche hanno diritto al voto di un solo rappresentante.

La qualità di socio si acquisisce con l’ammissione da parte del Comitato direttivo e il pagamento della quota sociale annuale dell’Associazione.

La qualità̀ di socio si estingue per decesso, dimissione o esclusione quando un socio, in quest’ultimo caso, lede gli interessi o gli scopi dell’Associazione.

Il Comitato direttivo decide dell’ammissione e dell’esclusione di un membro. Non è tenuto a motivare né il rifiuto di ammissione né l’esclusione.

Ogni socio può inoltrare le dimissioni per iscritto in qualsiasi momento.

In caso di dimissioni, il socio uscente non ha diritto al rimborso della tassa sociale annua, che resta acquisita dall'associazione.

IV. Organi dell’Associazione

Art. 5

Gli organi dell'Associazione sono:

a) l'Assemblea dei soci

b) il Comitato direttivo

c) il revisore dei conti.

Tutte le cariche sono a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese effettive.

V. L'Assemblea dei soci

Art. 6

L’Assemblea dei soci è l’organo superiore dell’Associazione.

Essa ha le seguenti competenze:

a) elegge i soci del Comitato direttivo in modo da garantire un’equa rappresentanza al suo interno. Costoro andranno ad aggiungersi ai membri fondatori automaticamente in carica, la votazione avviene per scrutinio segreto.

b) elegge il revisore dei conti;

c) approva il verbale della precedente Assemblea dei soci;

d) approva il rapporto annuale di attività presentato dal presidente o da chi ne fa le veci;

e) accetta i conti annuali e il rapporto di revisione;

f) determina le linee generali del programma di attività̀ dell'Associazione;

g) approva la modifica dello statuto;

h) approva la quota sociale;

i) decide su tutte le questioni che le sono sottoposte dal Comitato direttivo;

j) decide lo scioglimento dell’Associazione ai sensi dell’Art. 18 dello statuto;

Art. 7

L'Assemblea è convocata in sessione ordinaria almeno ogni due anni.

La convocazione deve giungere con un anticipo di almeno tre settimane. Essa deve contenere l'ordine del giorno e la proposta di eventuali modifiche statutarie. Sono valide anche le convocazioni via e-mail o altri canali di comunicazione comunemente usati.

Eventuali proposte dei membri devono essere indirizzate in forma scritta al presidente o al Comitato direttivo entro due settimane prima dell’Assemblea, affinché possano essere iscritte all’ ordine delle trattande.

Assemblee straordinarie possono essere convocate dal presidente o dal Comitato direttivo o quando almeno un terzo dei soci ne faccia richiesta per iscritto indicando le relative trattande.

Art. 8

L' Assemblea può deliberare validamente qualunque sia il numero dei membri presenti.

I membri possono farsi rappresentare all'Assemblea. Ogni socio può votare per sé stesso e rappresentare al massimo un solo altro membro.

In caso di parità̀ decide il voto del presidente.

In casi d’ urgenza e/o di necessità l’Assemblea può̀ votare anche su questioni che non figurano all'ordine delle trattande.

Per la modifica degli statuti è necessaria la maggioranza dei 2/3 dei membri presenti.

VI. Il Comitato direttivo

Art. 9

Il Comitato direttivo è inizialmente composto dai membri fondatori dell'Associazione costituitasi in data 01.10.2013: Giancarlo Coen, Lucette de Picciotto, Giuseppe La Torre, Rolando Leo, Enrica Pesciallo, Samir Radouan Jelassi e Giuseppe Valenti.

I membri fondatori sono garanti dell’andamento dell’Associazione e possono intervenire in casi speciali, con particolare riguardo a eventuali deviazioni dallo spirito con il quale è stato fondato il Forum. Inoltre si preoccupano che non ci siano atteggiamenti di proselitismo.

Art. 10

Successivamente il Comitato direttivo si rinnova, aggiungendo ai membri fondatori i membri eletti dall’Assemblea dei soci.

Il Comitato direttivo così composto elegge al suo interno il presidente, il vicepresidente e il cassiere. Esso rimane in carica per quattro anni ed è rieleggibile.

Il Comitato direttivo può cooptare altri soci nel corso del periodo che intercorre tra una Assemblea e l’altra.

Art. 11

Il Comitato direttivo è l’organo amministrativo dell’Associazione ed ha l’intento di conseguire gli scopi dell’Associazione.

Sono segnatamente di competenza del Comitato direttivo l'esecuzione del programma di attività adottato dall'Assemblea, l'esecuzione delle decisioni assembleari e la tenuta della contabilità.

Tutte le decisioni prese dal Comitato direttivo avvengono con maggioranza semplice, applicando la regola di un solo voto per ogni appartenenza religiosa. In caso di parità sarà decisivo il voto del presidente.

L'accettazione o l'esclusione di membri o altre decisioni di grande impatto avvengono con la maggioranza di due terzi, sempre applicando la regola di un solo voto per ogni appartenenza religiosa.

Anche le decisioni prese via e-mail e altri canali di comunicazione comunemente usati sono valide, se nessun membro del Comitato direttivo richiede una consulenza in presenza.

Per adempiere ai suoi compiti, il Comitato direttivo potrà sottoscrivere contratti di tutti i generi, intrattenere le opportune relazioni pubbliche, raccogliere sponsorizzazioni e donazioni, e compiere ogni altro atto utile o necessario conforme alla legge e al presente statuto.

Il Comitato direttivo propone all’Assemblea l’importo della tassa annuale a carico dei singoli membri.

Art. 12

Il Comitato direttivo si riunisce ogni volta che l’attività lo richieda. Esso è convocato dal presidente o dal vicepresidente. Ogni membro del Comitato direttivo può̀ richiedere la convocazione di una seduta, indicandone i motivi.

Il presidente rappresenta ufficialmente l'Associazione e dirige le sedute del Comitato direttivo. Egli ha diritto di firma individuale. Per la gestione dei conti, presidente e cassiere hanno firma individuale. Per il resto tutti i membri del consiglio hanno gli stessi diritti.

Nelle votazioni in caso di parità è decisivo il voto del presidente.

Per determinate incombenze, il Comitato direttivo può delegare la rappresentanza ad altri membri oltre al presidente.

Il Comitato direttivo può̀ istituire un comitato onorario e può̀ nominare soci onorari.

Art. 13

Il Comitato direttivo può istituire uno o più gruppi di lavoro mirati alla preparazione e organizzazione di specifici eventi e/o attività.

Il Comitato direttivo può includere temporaneamente in questi gruppi di lavoro sia soci dell’Associazione così come persone non associate.

VII. Il revisore dei conti

Art. 14

Il revisore dei conti è nominato dall'Assemblea dei soci e non può far parte del Consiglio direttivo. Egli rimane in carica fino alla successiva assemblea elettiva ed è rieleggibile.

Il revisore esamina i conti annualmente ed elabora il rapporto sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea generale ordinaria.

VIII. Risorse finanziarie

Art. 15

Le finanze dell'Associazione sono costituite dalle tasse sociali dovute dai soci ai sensi dell’articolo 6 capoverso h, da donazioni e sponsorizzazioni, da eventuali diritti reali limitati che le saranno concessi e da ogni altra forma di aiuto che possa fungere da sostegno per le attività proposte e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 16

L’ Associazione è validamente rappresentata di fronte ai terzi dalla firma del presidente, o dal vicepresidente con quella del cassiere.

Per la gestione dei conti, presidente e cassiere hanno firma individuale.

Art. 17

L’ Associazione risponde solo con il suo patrimonio sociale, è esclusa la responsabilità personale dei soci.

IX. Scioglimento dell'Associazione

Art. 18

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deciso dai 3/4 dei membri presenti all'assemblea appositamente convocata, su proposta motivata del Comitato direttivo.

È nullo il voto per rappresentanza di altri membri.

Art. 19

In caso di scioglimento dell'Associazione, i beni risultanti dalla liquidazione saranno devoluti ad una o più associazioni di interesse pubblico senza scopo di lucro proposta/e dal Comitato direttivo e approvata/e dall'assemblea stessa.

X. Diritto applicabile e foro

Art. 20

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, fa stato il Codice Civile Svizzero sulle associazioni – Art 60.

Per qualsiasi vertenza concernente l'Associazione il foro competente è quello di Lugano ed il diritto applicabile è quello svizzero.

XI. Entrata in vigore

Art. 21

Alfine di indire la prima assemblea dei soci e stabilire la quota sociale, il presente statuto è stato aggiornato ed approvato dal Comitato direttivo nella sua seduta del 7 giugno 2023.

Sostituisce pertanto lo statuto dell’Assemblea costituente del 01.10.2013.

  • Rosmarie Mazzocchi Stephani
    Presidente
  • Lucette de Picciotto
    Vice-Presidente
  • Gianluca Poletti
    Cassiere
  • Samir Gomaa
    membro
  • Samir Radouan
    membro
  • Rolando Leo
    membro
  • Kabil Nageswarakurukkal
    membro
  • Abramo Unal
    membro
  • Giuseppe Valenti
    membro

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Via Landriani 10 - 6900 Lugano

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